SUPERBONUS 110% LAVORI A COSTO ZERO

SUPERBONUS 110%

Requisiti:

– PERSONE FISICHE / CONDOMINI / IACP / COOP. di abitazione

– Prima casa o seconda casa in condominio

– Spese sostenute dal 1° Luglio 2020 Fino al 31 Dicembre 2021

– Detrazione da ripartire in 5 quote annuali di pari importo

– Rispetto dei requisiti minimi previsti dal comma 3-ter art.14 del DL 63/2013

– Gli interventi devono apportare un incremento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio

 

INTERVENTI PRINCIPALI

ISOLAMENTO TERMICO

superfici opache verticali e orizzontali

Incidenza superiore 25% superficie lorda disperdente edificio

CONDOMINI – PARTI COMUNI EDIFICI

– Sostituzione impianti climatizzazione invernale esistente con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, classe A, a pompa di calore

EDIFICI UNIFAMILIARI

– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore

SISMABONUS

Art. 16 DL 63 del 2013

Zona sismica 1,2,3

– Messa in sicurezza statica parti strutturali edifici

– lavori che determinano il passaggio a una/due classi di rischio inferiore

  A cui si possono aggiungere spese per smaltimento e bonifica amianto A cui si possono aggiungere spese per smaltimento e bonifica amianto Detrazione anche per seconda casa (ma non si abbina a riqualificazione energetica)
LIMITE SPESA: €.60.000 x unità immobiliare LIMITE SPESA: €.30.000 x unità immobiliare LIMITE SPESA: €.30.000

 

 

CONGIUNTAMENTE A UNO DEGLI INTERVENTI PRINCIPALI POSSONO ESSERE ESEGUITI ANCHE:

ALTRI INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO

Es: sostituzione infissi e finestre

INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICI INSTALLAZIONE SISTEMI DI ACCUMULO INFRASTRUTTURE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI
LIMITI SPESA PREVISTI DA Art. 14 DL 63 2013 LIMITE SPESA € 48.000

€ 2.400/KW

Il massimale diminuisce a € 1.600/KW in caso di RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (art. 3 comma1 lettere d), e), f) DPR 380 del 2001)

LIMITE SPESA € 1.000/kW
– Non si abbina con SISMABONUS Non cumulabile con altri incentivi (es. scambio sul posto)

L’energia non auto consumata va ceduta al GSE.

Non cumulabile con altri incentivi (es. scambio sul posto)

L’energia non auto consumata va ceduta al GSE.

– Non si abbina con SISMABONUS

 

IL CREDITO DI IMPOSTA DEL 110% PUO’ ESSERE CEDUTO:

  1. Sconto in fattura dell’intero corrispettivo dovuto , da parte del fornitore
  2. Cessione del credito a banche e altri intermediari finanziari

 

I LAVORI SONO A COSTO ZERO!